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l’iniziativa chiede che partiti e comitati rendano trasparenti le proprie finanze. Le donazioni di una certa entità non potranno restare anonime. I partiti renderanno note alla Cancelleria federale la propria contabilità e l’origine di tutte le donazioni superiori a Fr. 10’000. Anche i privati e i comitati che destineranno a una campagna un importo superiore a Fr. 100’000 saranno obbligati a dichiarare le donazioni più ingenti. Le cifre saranno pubblicate prima della rispettiva elezione o votazione. Naturalmente non vogliamo proibire le donazioni e neppure rendere pubbliche le piccole donazioni.Di cosa si tratta:per saperne di più
La trasparenza rafforza la nostra democrazia diretta
La trasparenza promuove il processo di formazione di un’opinione
La trasparenza crea fiducia nella politica
Il testo dell’iniziativa
Art. 39a Pubblicità del finanziamento dei partiti, delle campagne elettorali e delle campagne di voto
1 La Confederazione emana prescrizioni sulla pubblicità del finanziamento:
a. dei partiti;
b. delle campagne in vista di elezioni nell’Assemblea federale;
c. delle campagne in vista di votazioni a livello federale.
2 I partiti rappresentati nell’Assemblea federale comunicano annualmente alla Cancelleria federale il loro bilancio e conto economico nonché l’importo e la provenienza di ogni liberalità in denaro o in natura di valore superiore a 10'000 franchi all’anno e per persona; ogni liberalità deve essere attribuibile alla persona che ne è l’autore.
3 Chiunque impiega più di 100'000 franchi in vista di un’elezione nell’Assemblea federale o di una votazione federale comunica alla Cancelleria federale, prima del giorno dell’elezione o della votazione, il preventivo globale, l’ammontare dei fondi propri nonché l’importo e la provenienza di ogni liberalità in denaro o in natura di valore superiore a 10'000 franchi per persona; ogni liberalità deve essere attribuibile alla persona che ne è l’autore.
4 La Cancelleria federale pubblica annualmente le informazioni di cui al capoverso 2. Pubblica quelle di cui al capoverso 3 in tempo utile prima dell’elezione o della votazione; dopo l’elezione o la votazione pubblica il conto finale.
5 L’accettazione di liberalità anonime in denaro o in natura è vietata. La legge disciplina le eccezioni.
6 La legge determina le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicità.
Art. 197 n. 12 Disposizione transitoria dell’art. 39a (Pubblicità del finanziamento dei partiti, delle campagne elettorali e delle campagne di voto)
Se entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 39a l’Assemblea federale non ha adottato le necessarie disposizioni d’esecuzione, il Consiglio federale le emana entro un anno.