La trasparenza rafforza la nostra democrazia diretta
In nessun altro Paese la popolazione ha la possibilità di recarsi alle urne per elezioni e votazioni così spesso come in Svizzera. Abbiamo tutte le ragioni per andarne fieri. Alle campagne elettorali e di votazione partecipano, oltre ai partiti, anche associazioni e aziende che spesso investono somme elevate per sostenere o scoraggiare un progetto che le concerne. È importante che le regole del gioco siano chiare: l’obiettivo non è vietare le donazioni, ma creare chiarezza sui soggetti che finanziano, oltre che sulle modalità e sugli importi del finanziamento.La trasparenza promuove il processo di formazione di un’opinione
Purtroppo spesso non è sufficiente avere argomentazioni forti: solo facendo pubblicità a pagamento su giornali, manifesti o in Internet si può ottenere l’auspicata visibilità. Negli ultimi anni il denaro ha assunto una rilevanza sempre maggiore anche in questo ambito. Non c’è da meravigliarsi quindi se alcuni gruppi destinano milioni di franchi per le campagne politiche. Le cittadine e i cittadini devono crearsi un’opinione in merito: hanno quindi il diritto di conoscere il costo di una campagna elettorale o di votazione e i principali finanziatori.La trasparenza crea fiducia nella politica
Rendendo pubblica la propria contabilità, partiti, associazioni e organizzazioni dimostrano di rispettare e prendere sul serio la popolazione, dando la possibilità a ognuno di farsi un’opinione. Perciò è importante sapere chi finanzia una determinata campagna. Solo attraverso informazioni adeguate possiamo ottenere un quadro circa gli interessi politici dei finanziatori di una campagna, gli intrecci finanziari e le possibili dipendenze. La trasparenza crea fiducia nella politica: un caposaldo su cui deve poggiare il nostro sistema.Il testo dell’iniziativa
Art. 39a Pubblicità del finanziamento dei partiti, delle campagne elettorali e delle campagne di voto
1 La Confederazione emana prescrizioni sulla pubblicità del finanziamento:
a. dei partiti;
b. delle campagne in vista di elezioni nell’Assemblea federale;
c. delle campagne in vista di votazioni a livello federale.
2 I partiti rappresentati nell’Assemblea federale comunicano annualmente alla Cancelleria federale il loro bilancio e conto economico nonché l’importo e la provenienza di ogni liberalità in denaro o in natura di valore superiore a 10'000 franchi all’anno e per persona; ogni liberalità deve essere attribuibile alla persona che ne è l’autore.
3 Chiunque impiega più di 100'000 franchi in vista di un’elezione nell’Assemblea federale o di una votazione federale comunica alla Cancelleria federale, prima del giorno dell’elezione o della votazione, il preventivo globale, l’ammontare dei fondi propri nonché l’importo e la provenienza di ogni liberalità in denaro o in natura di valore superiore a 10'000 franchi per persona; ogni liberalità deve essere attribuibile alla persona che ne è l’autore.
4 La Cancelleria federale pubblica annualmente le informazioni di cui al capoverso 2. Pubblica quelle di cui al capoverso 3 in tempo utile prima dell’elezione o della votazione; dopo l’elezione o la votazione pubblica il conto finale.
5 L’accettazione di liberalità anonime in denaro o in natura è vietata. La legge disciplina le eccezioni.
6 La legge determina le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicità.
Art. 197 n. 12 Disposizione transitoria dell’art. 39a (Pubblicità del finanziamento dei partiti, delle campagne elettorali e delle campagne di voto)
Se entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 39a l’Assemblea federale non ha adottato le necessarie disposizioni d’esecuzione, il Consiglio federale le emana entro un anno.